Art. 57. (Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario) Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art. 14 del presente regolamento. Detta dichiarazione e' rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.