Art. 57.
      (Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario)

  Gli   impiegati   e  i  salariati  delle  Amministrazioni  indicate
nell'art. 1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo
medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote
dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una
dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella
quale  siano  indicati  gli  elementi  prescritti  nell'art.  14  del
presente regolamento.
  Detta  dichiarazione e' rilasciata dall'Amministrazione dalla quale
l'impiegato o il salariato dipende.