Art. 61.
(Obblighi  nei  casi  di  riduzione,  sospensioni, o cessazione degli
                             emolumenti)

  Per  gli  effetti dell'art. 43 del testo unico richiamato nell'art.
55  del  testo  medesimo, l'Amministrazione che provvede al pagamento
dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata
notizia  all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od
al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che
determini  riduzione,  sospensione  o cessazione del versamento della
quota  ceduta,  indicando  in  quest'ultimo caso se si faccia luogo a
trattamento di quiescenza.
  Ove  il  cedente  cessi  dal  servizio  con  diritto  a trattamento
continuativo  di  quiescenza,  l'ufficio  da cui il cedente dipendeva
comunichera'  in  tempo  utile, anche ai fini degli obblighi di terzo
debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione,
ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie ed i
dati  necessari  affinche'  si  possa disporre per la esecuzione, fin
dall'inizio,  delle  ulteriori  ritenute sull'assegno continuativo di
quiescenza.
  Nel  caso  di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 43 del testo unico,
l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto
di  previdenza  o di assicurazione, prima di pagare l'indennita' o il
capitale   assicurato   dovuto,   deve   attendere   che   l'istituto
cessionario,  ovvero  l'istituto assicuratore o il fideiussore che si
sia  surrogato  al  cessionario,  indichi  la  somma  da  trattenersi
sull'indennita'  o  sul capitale assicurato fino alla concorrenza del
residuo debito per cessione.