Art. 62. (Facolta' del cessionario di compiere atti in sostituzione del cedente e di esercitare diritti sul Fondo indennita' impiegati) Il cessionario di quote di stipendio o di salario ha facolta' di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennita', ove il debitore non provveda entro un termine fissatogli con apposita diffida. Il cessionario puo' far valere, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, i suoi diritti sul pagamento dell'indennita' o parte dell'indennita' che si effettui direttamente al cedente dal Fondo per le indennita' agli impiegati istituito col detto decreto, nel caso che la risoluzione del rapporto d'impiego avvenga prima che sia estinta la cessione.