Art. 62.
(Facolta'  del  cessionario  di  compiere  atti  in  sostituzione del
   cedente e di esercitare diritti sul Fondo indennita' impiegati)

  Il  cessionario  di  quote di stipendio o di salario ha facolta' di
compiere  in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli
atti  necessari  per  la  liquidazione  dell'assegno di quiescenza ed
altre  indennita',  ove  il  debitore  non  provveda entro un termine
fissatogli con apposita diffida.
  Il  cessionario  puo'  far  valere, ai sensi dell'art. 14 del regio
decreto-legge  8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre
1942,  n.  1251, i suoi diritti sul pagamento dell'indennita' o parte
dell'indennita' che si effettui direttamente al cedente dal Fondo per
le  indennita'  agli  impiegati istituito col detto decreto, nel caso
che  la  risoluzione  del  rapporto  d'impiego  avvenga prima che sia
estinta la cessione.