Art. 18.

  Le  imposte  dirette,  accertate  in confronto dei contribuenti non
tassati  in  base a bilancio, sono dovute per l'esercizio finanziario
avente  inizio dal 1 luglio e sono commisurate sui redditi conseguiti
nell'anno solare precedente.
  Anche  le  imposte  accertate  in  confronto delle societa' ed enti
tassati  in  base  a  bilancio sono dovute per esercizio finanziario,
considerandosi   bilancio   di   competenza   di   ciascun  esercizio
finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  a partire
dall'esercizio finanziario 1952-53.