Art. 19.

  Le  imposte  provvisoriamente  liquidate, a carico dei contribuenti
non  tassati  in  base a bilancio, sui redditi annualmente dichiarati
sono  iscritte nei ruoli principali dell'esercizio finanziario cui si
riferiscono  e  sono  riscosse  nelle  sei  rate  bimestrali comprese
nell'esercizio  stesso.  Le imposte comunque e da chiunque dovute per
esercizi  anteriori  a  quello  di competenza sono iscritte nei ruoli
suppletivi  di  prima  serie, con scadenze bimestrali coincidenti con
quelle dei ruoli principali, od in ruoli suppletivi di seconda serie,
con  scadenza  della  prima  rata al 10 febbraio di ciascuno anno. E'
data  facolta'  al  Ministro  per le finanze di disporre, con proprio
decreto,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
che l'emissione dei ruoli delle imposte dirette abbia luogo a periodi
successivi,  con  la  riscossione  in sei rate a partire da quella di
piu' prossima scadenza.
  Rimane ferma la facolta' dell'Intendente di finanza di autorizzare,
a  mente  della  disposizione  contenuta nell'art. 24 del testo unico
approvato  con  regio  decreto  17  ottobre 1922, n. 1401, modificato
dall'art.  2  del  regio  decreto-legge  7  dicembre  1933,  n. 1762,
l'emissione di ruoli straordinari.