Art. 20.

  Nel  caso in cui aziende appartenenti ad imprenditori individuali o
costituite  in  societa'  di  tipo  diverso  da quello per azioni, in
accomandita  per  azioni  o a responsabilita' limitata siano comunque
conferite  in  una societa' tassabile in base a bilancio, la societa'
in  cui  e'  avvenuto  il  conferimento  e'  iscritta a ruolo, in via
provvisoria,  anche  per l'imponibile iscritto o iscrivibile a carico
dell'azienda  conferita,  per  l'esercizio  in cui il conferimento ha
avuto  luogo, fino a quando non si siano verificate le condizioni per
una  iscrizione  in dipendenza di accertamento in base a bilancio che
comprenda  anche  il reddito dell'azienda conferita, salvo conguaglio
tra l'una e l'altra iscrizione.
  La  stessa  disposizione  si  applica  in  caso  di concentrazione,
limitatamente  all'imponibile corrispondente all'azienda concentrata,
di  cui  sia  stato  effettuato  lo  sgravio  a  favore  del titolare
dell'azienda stessa.