Art. 25. (Giudici popolari della sessione). Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinche', volendo, possano assistere alle operazioni. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere. Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avra' principio e' notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati. I giudici ai quali e' notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento. Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.