Art. 25.
                 (Giudici popolari della sessione).

  Quindici  giorni  prima  dell'inizio  della sessione della Corte di
assise,  il  presidente  in seduta pubblica, da tenersi nella sede in
cui  si  svolgera'  la  sessione,  assistito  dal  cancelliere,  alla
presenza  del  pubblico  ministero, estrae dieci schede dall'urna dei
giudici popolari ordinari.
  I  difensori  delle  parti  nelle  cause da trattare nella sessione
devono  essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito
per   la   estrazione  affinche',  volendo,  possano  assistere  alle
operazioni.
  Dell'ordine   di   estrazione   e'   compilato   processo   verbale
sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
  Almeno  otto  giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del
giorno  e  dell'ora  nei  quali essa avra' principio e' notificato, a
cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.
  I giudici ai quali e' notificato l'avviso debbono trovarsi presenti
all'inizio  della  sessione,  salvo che ne siano stati dispensati dal
presidente  della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo
impedimento.
  Le  stesse  disposizioni  si  osservano  per  le Corti di assise di
appello,  aumentato  a  dodici  il  numero  dei  giudici  popolari da
sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.