Art. 26.
                     (Formazione del collegio).

  Nel  giorno  stabilito  per  la trattazione della prima causa della
sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise
di  appello,  in  pubblica  udienza,  e  alla  presenza  del pubblico
ministero,  dell'imputato,  se  e'  comparso,  e  dei  difensori,  fa
l'appello  nominarle dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a
prestare  servizio,  nell'ordine della estrazione, tanti dei presenti
quanti ne occorrono per formare il collegio.
  Per  le  cause  rispetto  alle  quali  si verifica impedimento o si
accertano  motivi  di  astensione  o  di  ricusazione,  il numero dei
giudici  popolari  e'  completato col chiamare, sempre nell'ordine di
estrazione,  i gia' estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre
schede dalla seconda urna.
  Nei  dibattimenti,  che si prevedono di lunga durata, il presidente
ha  facolta' di disporre che prestino servizio altri giudici popolari
in  qualita'  di  aggiunti  in numero non superiore a cinque, i quali
assistono  al  dibattimento  e  sostituiscono i giudici effettivi nel
caso  di  eventuali  assenze  o impedimenti. Tale sostituzione non e'
piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.