Art. 27.
                    (Giudici popolari supplenti).

  Se,  per  l'assenza  dei  giudici  popolari estratti a sorte, o per
un'altra  causa,  non e' possibile costituire la Corte di assise o la
Corte  di  assise  di  appello,  il  presidente  estrae dall'urna dei
giudici   popolari   supplenti   due   schede,  non  comprese  quelle
eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e
dispone  che  i  giudici  ai  quali  le schede si riferiscono vengano
citati  senza  ritardo  anche oralmente a mezzo di agenti della forza
pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.
  Il   presidente,  qualora  occorra,  puo'  procedere  a  successive
estrazioni   dall'urna   dei  supplenti  fino  a  che  sia  possibile
costituire il collegio.
  I  giudici  popolari  supplenti  sono anch'essi chiamati a prestare
servizio nell'ordine di estrazione.