Art. 28. (Operazioni finali). Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalita' di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per la causa successiva. Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale.