Art. 28.
                        (Operazioni finali).

  Costituito  definitivamente  il  collegio  per  la  prima  causa da
trattare e compiute le formalita' di apertura del dibattimento, tutti
i  giudici  popolari  presenti  non  destinati  a formare il collegio
vengono  licenziati e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per
la causa successiva.
  Quelli  che  prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte
le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di
astensione o di ricusazione.
  Delle  operazioni  compiute a norma del presente articolo e dei due
articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale.