Art. 29.
                  (Cause di dispensa dall'ufficio).

  Sono  dispensati  dall'ufficio  di  giudice  popolare per la durata
della carica:
    a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
    b) i membri del Parlamento;
    c) i Commissari delle regioni;
    d)  i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121
della  Costituzione  o  gli  organi  corrispondenti  preveduti  dagli
statuti regionali speciali;
    e) i prefetti delle province.