Art. 29. (Cause di dispensa dall'ufficio). Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica: a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato; b) i membri del Parlamento; c) i Commissari delle regioni; d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali; e) i prefetti delle province.