Art. 30.
                            (Giuramento).

  Nell'assumere  l'ufficio  per  la  sessione  alla  quale sono stati
chiamati  a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente,
nell'aula  delle  pubbliche  udienze  ed  alla  presenza del pubblico
ministero, prestano giuramento con la seguente formula:
  "Con  la  ferma  volonta' di compiere da uomo di onore tutto il mio
dovere,   cosciente   della   suprema   importanza  morale  e  civile
dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza
e  di  esaminare  con serieta' in questo procedimento prove e ragioni
dell'accusa  e  della  difesa, di formare il mio intimo convincimento
giudicando  con  rettitudine  ed  imparzialita';  e di tenere lontano
dall'animo  mio  ogni sentimento di avversione e di favore, affinche'
la  sentenza  riesca  quale  la  societa'  l'attende: affermazione di
verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto".
  Dell'avvenuta  prestazione  del  giuramento  e'  compilato processo
verbale,  e deve farsene menzione, a pena di nullita', nel verbale di
dibattimento di ciascuna causa della sessione.