Art. 31.
            (Incompatibilita', astensione e ricusazione).

  Rispetto   ai  giudici  popolari,  si  osservano,  in  quanto  sono
applicabili,   le   norme   sulla   incompatibilita',   astensione  e
ricusazione  contenute  negli  articoli  61  e seguenti del Codice di
procedura penale.
  Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei
magistrati,  che fanno parte del collegio, decide il presidente della
Corte di assise o della Corte di assise di appello.
  Sull'astensione  e  sulla ricusazione del presidente della Corte di
assise  o della Corte di assise di appello decide il primo presidente
della Corte di appello.