Art. 32.
           (Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni
      successive a quella nella quale hanno prestato servizio).

  Coloro  che  hanno  prestato  servizio in una sessione d'assise non
possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni
della rimanente parte del biennio.
  A tale effetto il presidente della Corte di assise ed il presidente
della  Corte  di assise di appello, al termine di ciascuna, sessione,
trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte,
rispettivamente  al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la
Corte  di  assise  ed  al  primo presidente della Corte di appello, i
quali  collocano  le  schede in apposite urne portanti l'indicazione:
"Giudici popolari che hanno prestato servizio".