Art. 33.
    (Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio
nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).

  Le  schede  dei  giudici  popolari che, sebbene estratti, non hanno
prestato  servizio,  sono  trasmesse  dal  presidente  della Corte di
assise  al  presidente  del  Tribunale del luogo ove ha sede la Corte
stessa,  e  dal  presidente della Corte di assise di appello al primo
presidente  della  Corte  di  appello,  i  quali le ricollocano nelle
rispettive urne.
  Nelle  estrazioni  non  si  computano o si hanno per non estratti i
nomi  di  coloro  i  quali consta essere defunti ovvero trovasi nelle
condizioni prevedute dall'art. 12.
  Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del
Tribunale  del  luogo  ove  ha  sede  la  Corte di assise, o al primo
presidente  della  Corte  di  appello,  i  quali  procedono alla loro
eliminazione.
  In  ogni  caso,  compiute  le estrazioni, le urne sono nella stessa
pubblica udienza chiuse e suggellate, compilano dosi processo verbale
delle eseguite operazioni.