Art. 33. (Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi). Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente della Corte di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa, e dal presidente della Corte di assise di appello al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne. Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovasi nelle condizioni prevedute dall'art. 12. Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione. In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e suggellate, compilano dosi processo verbale delle eseguite operazioni.