Art. 34.
                (Sanzioni per omessa presentazione).

  Il  giudice  popolare  che,  chiamato  a  prestare servizio, non si
presenta  senza  giustificato  motivo,  puo'  essere  condannato, con
decreto  motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte
di assise di appello al pagamento di una somma da, lire cinquemila a,
trentamila   a  favore  della  cassa  delle  ammende,  e  alle  spese
dell'eventuale  sospensione  o  del rinvio del dibattimento cagionato
dalla  sua  assenza,  senza  pregiudizio  delle  piu'  gravi sanzioni
stabilite  dalla  legge  nel  caso  che  il  fatto  da  lui  commesso
costituisca reato.
  Il  decreto puo' essere revocato dallo stesso presidente qualora il
condannato,  entro  quindici  giorni dalla notificazione, dimostri di
essersi trovato nella impossibilita' di presentarsi.