Art. 35.
            (Indebita manifestazione del convincimento).

  Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunziata la sentenza
manifesta  indebitamente  il  proprio  convincimento  sui  fatti, che
formano  oggetto  del procedimento, e' escluso, previa contestazione,
con  decreto  motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed
e'  condannato  al  pagamento  di  una  somma  da  lire  ventimila  a
cinquantamila  a  favore  della cassa delle ammende, oltre alle spese
dell'eventuale  sospensione  o  del  rinvio  del  dibattimento, senza
pregiudizio  delle piu' gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso
che il fatto da lui commesso costituisca reato.
  Contro  il decreto di condanna e' ammessa opposizione, entro cinque
giorni  dalla  notificazione,  al  primo  presidente  della  Corte di
appello,  il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione.