Art. 36. (Indennita' dei giudici popolari). Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennita' e' aumentata a lire tremila ove questa coincidenza non sussista. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle Corti di assise o nelle Corti di assise di appello fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado VI o per i Consiglieri di Corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.