Art. 36.
                 (Indennita' dei giudici popolari).

  Ai  giudici popolari spetta una indennita' di lire duemila per ogni
giorno nel quale esercitano le loro funzioni, ove tale luogo coincida
con  quello della loro residenza. Tale indennita' e' aumentata a lire
tremila ove questa coincidenza non sussista.
  Ai  giudici  popolari che prestano servizio nelle Corti di assise o
nelle Corti di assise di appello fuori della loro residenza, spettano
inoltre  le  indennita'  di  soggiorno  e  il rimborso delle spese di
viaggio,  nella  misura  stabilita  rispettivamente  per i giudici di
grado VI o per i Consiglieri di Corte di appello.
  Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e
poi  licenziato,  purche'  sia  comparso  in tempo utile per prestare
servizio.