Art. 18.
(Divieto di attribuzione   di   talune   prerogative   e   titoli  ai
                       consiglieri regionali)

  Ai  membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con
legge  della  regione  prerogative  e  titoli  che  per  legge  o per
tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.