Art. 21. Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite. Il bilancio e' chiuso al 30 aprile. Entro il 30 giugno successivo esso e' presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale. Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicati al Parlamento.