Art. 21.

  Il  bilancio  annuale  dell'Ente  deve  comprendere  la  situazione
patrimoniale e il conto profitti e perdite.
  Il bilancio e' chiuso al 30 aprile.
  Entro il 30 giugno successivo esso e' presentato per l'approvazione
ai  Ministeri  del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio
con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.
  Entro  il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono
essere comunicati al Parlamento.