Art. 10.

  L'orario  di  lavoro  dell'apprendista  non  puo' superare le 8 ore
giornaliere e le 44 settimanali.
  Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a
tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
  Le  ore  destinate  all'insegnamento complementare sono determinate
dai  contratti  collettivi  di  lavoro  o, in difetto, da decreto del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto col
Ministro per la pubblica istruzione.
  E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.