Art. 12.

  L'acertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base
alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938,
n.  680,  e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai
dipendenti  degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176,
e  successive  modificazioni,  per  la  Cassa  per  le  pensioni agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
  A  partire  dal  1 gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno
solare  di  servizio, si determina la retribuzione annua contributiva
dell'iscritto,  al  fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti
alle  Casse  di previdenza, prendendo a base il trattamento economico
goduto   all'inizio   di   ciascun  anno.  Detta  retribuzione  viene
arrotondata  di  10.000  in  10.000  lire, trascurando il suo importo
marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.
  Per  determinare  la  retribuzione annua contributiva, si considera
soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti
che  l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte
non  sara'  riordinata  in un'unica voce del trattamento economico di
attivita'  di  servizio,  essa  sara' considerata come costituita dai
seguenti  elementi:  lo  stipendio,  salario  o paga, l'indennita' di
carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute
per  i familiari a carico, l'indennita' di presenza computata per 280
giornate  l'anno,  l'indennita'  di  funzione  o assegno perequativo,
l'eventuale  indennita' di caropane in una importo annuo comunque non
superiore a lire 6240, la tredicesima mensilita', gli altri eventuali
elementi  -  costitutivi della retribuzione - fissi e ricorrenti ogni
anno  che  siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione
da lui esplicata.