Art. 13.

  Nel  caso  di  iscritto,  che  alla  data  del  1  gennaio si trovi
temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si
determina  prendendo  a  base il trattamento economico - ragguagliato
all'intero  anno - goduto prima della data d'inizio dell'interruzione
di  servizio.  L'importo  di  tale  trattamento  deve,  pero', essere
aggiornato,  al  fine di tener conto dei miglioramenti - stabiliti da
leggi,  dai  regolamenti  organici, da contratti collettivi di lavoro
regolarmente  applicabili  all'iscritto o da deliberazioni degli enti
locali  debitamente approvate dalle autorita' tutorie - eventualmente
intervenuti  fino al 1 gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si
riferisce.
  Per  il  nuovo  iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno la
retribuzione contributiva, riferibile allo anno stesso, da accertarsi
all'inizio  di  quello  successivo, si determina, prendendo a base il
trattamento  economico,  ragguagliato  all'intero  anno, goduto alla,
data di assunzione o di riassunzione in servizio.