Art. 15.

  A  partire  dal 1 gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni
iscritto,  dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali e' pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva,
ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per
cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti
vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.
  A  partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni
iscritto,  dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo
e  di  scuole  elementari  parificate  e'  pari al 17 per cento della
retribuzione  annua  contributiva,  ripartito per l'11,70 per cento a
carico  dell'ente  e  per  il 5,30 per cento a carico dello iscritto.
Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti.