Art. 16.

  A  partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni
iscritto,  al  fine  della  determinazione della pensione teorica, si
calcola,   riferibilmente   ad  ogni  anno  solare  di  servizio,  la
retribuzione  annua  pensionabile,  il  cui  importo e' pari a quello
della  retribuzione  annua  contributiva  diminuito  di  lire  60.000
destinate  alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita
dall'art. 10.
  Nei  casi  di  interruzione  di  servizio,  la  retribuzione  annua
pensionabile  e'  pari alla retribuzione annua contributiva di cui al
terzo comma dell'art. 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari
a  tanti  dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio
prestato  per intero o come tale considerato ai Sensi del primo comma
dello stesso art. 14.