Art. 17.

  Per  ciascun iscritto, gia' in servizio alla data da cui ha effetto
la  presente  legge,  ai  fini  della  determinazione  della quota di
pensione teorica riferibile al servizio, utile anteriore a tale data,
si  prende  per base la retribuzione annua contributiva riferita al 1
gennaio  1954,  da  determinarsi  seguendo  i criteri stabiliti dagli
articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo.
  L'importo di tale retribuzione in nessun caso puo' essere inferiore
a quello risultante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5.
  Ai  soli  fini della determinazione della quota di pensione teorica
di  cui al precedente comma il periodo dei servizi utili anteriori al
1  gennaio  1954 si arrotonda ad anni interi, trascurando la frazione
marginale  che non risulti superiore ai sei mesi. Per tale periodo si
attribuisce  una  retribuzione  pensionabile  annua  costante  il cui
importo  risulta  dal prodotto del coefficiente della tabella E unita
alla  presente  legge corrispondente agli anni del periodo stesso per
la  retribuzione  annua  contributiva  di  cui  al  precedente  comma
diminuita di lire 60.000.
  La  retribuzione annua pensionabile, da attribuirsi per il servizio
utile  prestato  durante  l'anno  1954,  si  determina  in  base alla
retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente seguendo i
criteri indicati nell'art. 16.
  Ai   fini   dell'applicazione   delle  norme  contenute  nei  commi
precedenti,  l'effetto  retroattivo  fino  al 1 gennaio 1954 o a data
anteriore,   eventualmente   previsto  da  deliberazioni  concernenti
miglioramenti  del  trattamento  economico  adottate  dagli  enti,  a
partire  dal  1  gennaio  1954 in poi, si considera inefficace, anche
quando  le deliberazioni stesse siano state approvate dalle autorita'
tutorie.  Non  sussiste,  pero',  la inefficacia del suddetto effetto
retroattivo  nei  casi in cui le variazioni dei trattamento economico
derivino  da promozioni al grado o a categoria superiore o da leggi o
da  contratti  collettivi  di  lavoro  oppure  da  nuovi  regolamenti
organici.