Art. 18.

  Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1
gennaio   1954   servizi   simultanei  utili  in  pensione,  ai  fini
dell'applicazione  delle  norme contenute nel secondo comma dell'art.
17,  si  considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione
era  ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi
di  diversa  durata si effettua separatamente la determinazione della
retribuzione  pensionabile  annua  costante  da  attribuirsi  per  le
rispettive  durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano
pari  alle  corrispondenti  retribuzioni  annue contributive, esclusa
quella  relativa  al  servizio  simultaneo di durata maggiore, che si
considera  pari  alla  corrispondente retribuzione annua contributiva
diminuita di lire 60.000.
  Riferibilmente   alle   durate  comuni  dei  predetti  servizi,  si
attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di
quelle ottenute per i singoli servizi.