Art. 19.

  Per  ogni iscritto, la pensione teorica, si determina prendendo per
base  la  successione  degli  importi delle retribuzioni pensionabili
annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire
dalla  data  di  inizio  del  servizio  utile. Il calcolo si effettua
mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella A unita alla
presente legge.
  Alla  data  della,  cessazione  dal  servizio,  la pensione teorica
risultante   in   applicazione   del  precedente  comma  deve  essere
maggiorata,  nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di
guerra  o  di  altri  benefici  prevista,  rispettivamente, dal regio
decreto-legge  3  marzo  1938,  n.  680, e successive modificazioni e
dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.