Art. 20.

  Per  ciascun  iscritto  di  cui all'art. 17 che alla data da cui ha
effetto  la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno
di  eta',  si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1
gennaio 1954, e con riferimento a tale data:
    a)  la  quota  di  pensione  teorica risultante dall'applicazione
della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed aumentata di un dodicesimo del
suo   importo,   escludendo  in  ogni  caso  qualsiasi  maggiorazione
relativa,  alla  valutazione  delle  campagne  di  guerra  o di altri
benefici, nonche' l'assegno supplementare;
    b)  la  quota  di  pensione  teorica risultante dall'applicazione
della  tabella  A, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3
marzo  1938,  n.  680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti  degli  enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176,
per  gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo
e   di  scuole  elementari  parificate,  in  corrispondenza  di  una,
retribuzione  annua  costante di lire novantamila e di un'aliquota di
0,115  di  tale  retribuzione  destinata  alla formazione della detta
quota di pensione;
    c)  la  quota  di pensione teorica risultante in applicazione del
primo comma dell'art. 19.
  Qualora  la  somma  delle quote di cui alle lettere a) e b) risulti
superiore  alla  quota  di  cui  alla  lettera  e),  all'iscritto  si
attribuisce  l'importo piu' favorevole come quota di pensione teorica
al  1 gennaio 1954, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a
tale  data,  apportando  un  proporzionale  aumento alla retribuzione
pensionabile  annua  costante  determinata nel modo indicato al comma
secondo dell'art. 17.