Art. 3. Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati: a) i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita', per conto delle societa' e degli enti stessi; b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.