Art. 3.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende
colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a) i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di
fatto, che prestino la loro attivita', per conto delle societa' e
degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di
laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature,
utensili ed apparecchi in genere.