Art. 3. 
 
  Agli effetti dell'art. 1, per  lavoratore  subordinato  si  intende
colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio  lavoro  alle
dipendenze e sotto la direzione altrui,  con  o  senza  retribuzione,
anche al  solo  scopo  di  apprendere  un  mestiere,  un'arte  o  una
professione. 
  Sempre agli effetti  dell'art.  1  sono  equiparati  ai  lavoratori
subordinati: 
    a) i soci di societa' e di enti in genere cooperativi,  anche  di
fatto, che prestino la loro attivita', per  conto  delle  societa'  e
degli enti stessi; 
    b)   gli   allievi   degli   istituti   di   istruzione   e    di
laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine,  attrezzature,
utensili ed apparecchi in genere.