Art. 12.
                     Splateamento e sbancamento

  Nei  lavori  di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego
di  escavatori  meccanici,  le  pareti delle fronti di attacco devono
avere  una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura
del  terreno,  da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di
attacco  supera l'altezza di m. 1,50, e' vietato il sistema di escavo
manuale  per  scalzamento  alla  base  e conseguente franamento della
parete.
  Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge,
di  infiltrazione,  di  gelo  o disgelo, o per altri motivi, siano da
temere  frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o
al consolidamento del terreno.
  Nei  lavori  di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata
la  presenza  degli  operai nel campo di azione dell'escavatore e sul
ciglio del fronte di attacco.
  Il  posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non
sia  munito  di  cabina  metallica,  deve  essere protetto con solido
riparo.   Ai  lavoratori  deve  essere  fatto  esplicito  divieto  di
avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario
in   relazione   all'altezza   dell'escavo   o   alle  condizioni  di
accessibilita'  del  ciglio della platea superiore, la zona superiore
di   pericolo   deve  essere  almeno  delimitata  mediante  opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello escavo.