Art. 13.
                       Pozzi, scavi e cunicoli

  Nello  scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m. 1,50, quando
la   consistenza   del   terreno  non  dia  sufficiente  garanzia  di
stabilita',  anche  in  relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere,  man  mano  che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
  Le  tavole  di  rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri.
  Nello  scavo  dei  cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non
presenti  pericolo  di  distacchi, devono predisporsi idonee armature
per  evitare  franamenti  della  volta e delle pareti. Dette armature
devono   essere   applicate   man  mano  che  procede  il  lavoro  di
avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura.
  Idonee   armature   e  precauzioni  devono  essere  adottate  nelle
sottomurazioni  e  quando  in  vicinanza  dei relativi scavi vi siano
fabbriche  o  manufatti,  le cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
  Nella  infissione  di  pali  di  fondazione  devono essere adottate
misure  e  precauzioni  per  evitare  che gli scuotimenti del terreno
producano  lesioni  o  danni  alle  opere  vicine, con pericolo per i
lavoratori.
  Nei  lavori  in  pozzi  di  fondazione  profondi oltre 3 metri deve
essere  disposto,  a  protezione  degli  operai addetti allo scavo ed
all'esportazione  del  materiale  scavato,  un  robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.