Illuminazione naturale e artificiale 
 
                              Art. 10. 
 
  A meno che non sia richiesto diversamente  dalle  necessita'  della
lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i locali
di lavoro devono essere convenientemente illuminati a  luce  naturale
diretta. 
  Anche le vie di comunicazione tra i vari  locali  e  fra  questi  e
l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere  ben
illuminati, quando e' possibile, a luce naturale. 
  L'illuminazione artificiale  deve  essere  idonea  per  intensita',
qualita' e distribuzione delle  sorgenti  luminose  alla  natura  del
lavoro. 
  Per  quanto  riguarda,  l'intensita',  ove  esigenze  tecniche  non
ostino, devono essere assicurati i valori minimi seguenti: 
    

    per ambienti destinati a deposito di materiali grossi. . . 10 lux
    per i passaggi, corridoi e scale . . . . . . . . . . . . . 20 lux
    per lavori grossolani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 lux
    per lavori di media finezza . . . . . . . . . . . . . . . 100 lux
    per lavori fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 lux
    per lavori finissimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 lux

    
  Per i lavori di media finezza, fini e finissimi, i suddetti  valori
possono  essere  conseguiti   mediante   sistemi   di   illuminazione
localizzata sui  singoli  posti  di  lavoro;  in  tal  caso  si  deve
provvedere  a  che  il  livello  medio  di   illuminazione   generale
dell'ambiente non sia inferiore ad un quinto di quello esistente  nei
posti di lavoro. 
  Le superfici  vetrate  illuminanti  ed  i  mezzi  di  illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza.