Temperatura

                              Art. 11.

  La  temperatura  dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta,
entro  i  limiti  convenienti  alla  buona esecuzione dei lavori e ad
evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori.
  Quando  non  sia  conveniente  modificare  la temperatura, di tutto
l'ambiente,  si  deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature  troppo  alte  o  troppo  basse  mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.
  Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i lavoratori si deve
tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa, il
grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti.