Apparecchi di riscaldamento

                              Art. 12.

  Gli   apparecchi   a   fuoco  diretto  destinati  al  riscaldamento
dell'ambiente  nei  locali  chiusi  di  lavoro  di  cui al precedente
articolo,  devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici  ed  avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione
dell'aria  con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in
cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.