Sedili

                              Art. 14.

  Nei locali in cui si compiono lavori non continuativi, ininterrotti
cioe'  da  periodi  di  riposo,  il  datore  di lavoro deve mettere a
disposizione   dei   lavoratori  sedie  o  panche  idonee  in  numero
sufficiente perche' possano sedersi durante tali periodi.
  L'Ispettorato  del  lavoro  puo'  prescrivere che, anche nei lavori
continuativi,  il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando  a  sedere  ogni  qualvolta  cio'  non  pregiudichi la normale
esecuzione del lavoro.