Sedili Art. 14. Nei locali in cui si compiono lavori non continuativi, ininterrotti cioe' da periodi di riposo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sedie o panche idonee in numero sufficiente perche' possano sedersi durante tali periodi. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio' non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro.