Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri

                              Art. 17.

  Nelle  adiacenze  dei  locali di lavoro e delle loro dipendenze, il
datore  di lavoro non puo' tenere depositi di immondizie o di rifiuti
e  di  altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni
insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare
le  molestie  o  i  danni  che  tali  depositi  possono  arrecare  ai
lavoratori ed al vicinato.
  Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere
osservate  le  norme  speciali  dettate dalle leggi e dai regolamenti
sanitari.