Altezza, cubatura e superficie Art. 6. I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi. L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedano, l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la, cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.