Altezza, cubatura e superficie

                               Art. 6.

I  limiti  minimi  per  l'altezza,  cubatura  e superficie dei locali
chiusi  destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti:
    a) altezza netta non inferiore a m. 3;
    b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
    c)  ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di
una superficie di almeno mq. 2.
  I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi
cioe' senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.
  L'altezza  netta  dei  locali  deve  essere  misurata dal pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
  Quando  necessita'  tecniche aziendali lo richiedano, l'Ispettorato
del  lavoro,  d'intesa  con  l'ufficiale  sanitario,  puo' consentire
altezze  minime  inferiori  a quelle sopra indicate e prescrivere che
siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
  L'osservanza  dei  limiti  stabiliti  dal  presente  articolo circa
l'altezza,  la,  cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro e'
estesa  anche  alle  aziende  industriali  che  occupano  meno  di  5
lavoratori  quando  le  lavorazioni  che  in  esse  si svolgono siano
ritenute,  a  giudizio  dell'Ispettorato  del lavoro, pregiudizievoli
alla salute dei lavoratori occupati.