Coperture, pavimento, pareti ed aperture Art. 7. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni: a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria; b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita'; c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una facile pulizia. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili.