Locali sotterranei

                               Art. 8

  E'   vietato   adibire   al  lavoro  locali  chiusi  sotterranei  o
semisotterranei.
  In  deroga  alle  disposizioni del precedente comma, possono essere
destinati  al  lavoro  locali  sotterranei  o semisotterranei, quando
ricorrano  particolari  esigenze  tecniche.  In  tali  casi  si  deve
provvedere  con  mezzi  idonei  alla aereazione alla illuminazione ed
alla protezione contro l'umidita'.
  L'Ispettorato del lavoro, d'intesa, con l'ufficiale sanitario, puo'
consentire  l'uso  dei locali sotterranei e semisotterranei anche per
altre  lavorazioni  per  le quali non ricorrono le esigenze tecniche,
quando  dette  lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non
espongano  i  lavoratori  a  temperature  eccessive, sempreche' siano
rispettate  le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con
mezzi  idonei, alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione
contro la umidita'.