Art. 21. Accessi ai posto di lavoro Difesa dei vani L'accesso ai posti di lavoro nei pozzi deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purche' sfalsate tra loro e intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro. Il vano scala deve essere protetto contro la caduta di materiali e, nel procedimento di perforazione dal basso verso l'alto, esso deve essere separato con robusti diaframmi per tutta la sua altezza dai vani di discarica e di sollevamento degli attrezzi e dei materiali. I posti di manovra degli addetti al sollevamento ed allo scarico dei materiali devono essere adeguatamente protetti. Nelle gallerie a forte inclinazione l'accesso al posto di lavoro deve essere assicurato mediante scala continua a gradini con pianerottoli di riposo almeno ogni 10 metri, predisposta su un lato dello scavo e munita di corrimano, anche di materiale flessibile purche' resistente, fissato alla parete. Nelle gallerie a forte inclinazione scavate dal basso verso l'alto, deve essere predisposto, a distanza non maggiore di 30 metri dal fronte di attacco, un solido sbarramento atto a trattenere il materiale scavato, munito di apertura laterale adeguatamente protetta per il passaggio dei lavoratori.