Art. 21.
             Accessi ai posto di lavoro Difesa dei vani

  L'accesso  ai posti di lavoro nei pozzi deve essere predisposto con
rampe  di  scale,  anche  verticali,  purche'  sfalsate  tra  loro  e
intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore
a 4 metri l'uno dall'altro.
  Il vano scala deve essere protetto contro la caduta di materiali e,
nel  procedimento  di  perforazione dal basso verso l'alto, esso deve
essere  separato  con  robusti diaframmi per tutta la sua altezza dai
vani di discarica e di sollevamento degli attrezzi e dei materiali.
  I  posti  di  manovra degli addetti al sollevamento ed allo scarico
dei materiali devono essere adeguatamente protetti.
  Nelle  gallerie  a  forte inclinazione l'accesso al posto di lavoro
deve   essere  assicurato  mediante  scala  continua  a  gradini  con
pianerottoli  di  riposo almeno ogni 10 metri, predisposta su un lato
dello  scavo  e  munita  di  corrimano, anche di materiale flessibile
purche' resistente, fissato alla parete.
  Nelle gallerie a forte inclinazione scavate dal basso verso l'alto,
deve  essere  predisposto,  a  distanza  non maggiore di 30 metri dal
fronte  di  attacco,  un  solido  sbarramento  atto  a  trattenere il
materiale scavato, munito di apertura laterale adeguatamente protetta
per il passaggio dei lavoratori.