Art. 22.
                            Ponti sospesi

  I  ponti  sospesi  o  bilancini, il cui impiego e' disciplinato dal
capo  VI  del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n.  164,  contenente  norme  per  la  prevenzione degli infortuni sul
lavoro  nelle  costruzioni,  sono  ammessi  soltanto  per  operazioni
complementari o di rifinitura.
  In  deroga  a  quanto  disposto  dal  primo  comma dell'art. 41 del
suddetto decreto, il ponte sospeso deve essere munito di parapetti in
robusta rete metallica intelaiata, alti non meno di 1 metro.