Art. 22. Ponti sospesi I ponti sospesi o bilancini, il cui impiego e' disciplinato dal capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, sono ammessi soltanto per operazioni complementari o di rifinitura. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 41 del suddetto decreto, il ponte sospeso deve essere munito di parapetti in robusta rete metallica intelaiata, alti non meno di 1 metro.