Art. 12.
                      (Obbligo della residenza)

  L'impiegato  deve  risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e'
destinato.
  Il  capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato
a  risiedere  altrove,  quando  cio'  sia  conciliabile  col  pieno e
regolare  adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego
e' data comunicazione scritta all'interessato.