Art. 13.
                     (Comportamento in servizio)

  L'impiegato  deve  prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle
mansioni  che  gli sono affidate curando, in conformita' delle leggi,
con  diligenza  e  nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione
per il pubblico bene.
  L'impiegato  deve  conformare  la sua condotta al dovere di servire
esclusivamente  la  Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e
le  altre  leggi  e  non  deve  svolgere  attivita' incompatibili con
l'anzidetto dovere.
  Nei  rapporti  con  i  superiori  e con i colleghi l'impiegato deve
ispirarsi  al  principio di un'assidua e solerte collaborazione; deve
essere  di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il
piu' efficace rendimento del servizio.
  Nei  rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve
essere  tale  da  stabilire completa fiducia e sincera collaborazione
fra i cittadini e l'Amministrazione.
  Qualora  non  sussistano  particolari ragioni da sottoporre al capo
dell'ufficio   l'impiegato  deve,  di  regola,  trattare  gli  affari
attribuiti  alla  sua  competenza  tempestivamente  e secondo il loro
ordine cronologico.
  Fuori  dell'ufficio,  l'impiegato  deve mantenere condotta conforme
alla dignita' delle proprie funzioni.