Art. 15.
                         (Segreto d'ufficio)

  L'impiegato  deve  mantenere il segreto d'ufficio e non puo' dare a
chi  non  ne  abbia  diritto, anche se non si tratti di atti segreti,
informazioni  o  comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni
amministrative  di  qualsiasi  natura  ed  a  notizie delle quali sia
venuto  a  conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne
danno per l'Amministrazione o per i terzi.
  Nell'ambito  delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti
e  documenti  di  ufficio  nei  casi  non  vietati  dalle  leggi, dai
regolamenti o dal capo del servizio.