Art. 16.
                     (Dovere verso il superiore)

  L'impiegato  deve  eseguire  gli ordini che gli siano impartiti dal
superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
  Quando,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  l'impiegato  rilevi
difficolta'  od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite
dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve
riferirne  per  via  gerarchica,  formulando le proposte a suo avviso
opportune  per  rimuovere la difficolta' o l'inconveniente. Parimenti
per  via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od
istanza dell'impiegato.
  Tuttavia  l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore
pieghi  suggellati  diretti al ministro, esclusivamente per questioni
personali di particolare gravita' e delicatezza attinenti al rapporto
d'impiego.
  Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.