Art. 17.
                (Limiti al dovere verso il superiore)

  L'impiegato,  al  quale,  dal proprio superiore, venga impartito un
ordine   che   egli   ritenga  palesemente  illegittimo,  deve  farne
rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
  Se  l'ordine e' rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di
darvi esecuzione.
  L'impiegato  non  deve  comunque  eseguire  l'ordine  del superiore
quando l'atto sia vietato dalla legge penale.