Art. 13. Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennita' e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime. E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.