Art. 9.

  Le  prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca
previsti  dall'art.  1,  in  quanto  non contrastanti con la presente
legge, sono:
    a)  quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935,
n.   1827,   e   successive   modificazioni,   per   quanto  riguarda
l'assicurazione  per  l'invalidita',  vecchiaia e superstiti e per la
tubercolosi,   esclusa   la   disoccupazione,  gestite  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
    b)  quelle  previste  dal  regio decreto-legge 17 giugno 1937, n.
1048,  e  successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari
nel  settore  dell'industria,  gestite  dall'Istituto nazionale della
previdenza  sociale,  solo per i pescatori associati in cooperative e
compagnie;
    c)  quelle  previste  dal  regio decreto-legge 17 agosto 1935, n.
1765,   e   successive   modificazioni,  riguardanti  l'assicurazione
obbligatoria   degli   infortuni   sul   lavoro   e   delle  malattie
professionali,  gestite  dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione
degli infortuni sul lavoro;
    d)  quelle  previste  dalla  legge 11 gennaio 1943, numero 138, e
successive   modificazioni,   riguardanti  la  assicurazione  per  le
malattie   ai   lavoratori,   gestite   dall'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  le  malattie,  limitatamente all'assistenza:
generica,  domiciliare  e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale;
ospedaliera;  farmaceutica  e ostetrica. Le prestazioni predette sono
erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e
le modalita' stabilite per gli operai dell'industria.
  Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore
non  associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti
quello  dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento
di almeno un contributo mensile.