Art. 10. Al finanziamento del Fondo si provvede: 1) per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'art. 2, primo comma, punto 1), con un contribuito calcolato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali e pari ai 5 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti ed indicata al punto 1) del successivo articolo 13; 2) per le prestazioni di capitale di cui all'art. 2, primo comma, punto 2): a) con un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'art. 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla indennita' di anzianita' e per garantire, con assicurazione temporanea di gruppo, la integrazione dell'indennita' di anzianita' nei casi di invalidita' e morte. Le modalita' per il calcolo del premio relativo alla predetta assicurazione e per la conseguente ripartizione del contributo tra capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite nella convenzione di cui all'art. 47; b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilita' realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute. Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, a. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'art. 5, lettera l) della presente legge.